SIFCS - Società Italiana di Flebologia Clinica e Sperimentale

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STATUTO SIFCS

Art. 1) E' costituita, con sede in Firenze Via Bonifacio Lupi n. 11 un'associazione di studio con la denominazione "SOCIETA' ITALIANA DI FLEBOLOGIA CLINICA E SPERIMENTALE". L'associazione può tenere Assemblee e riunioni periodiche in qualsiasi luogo.

Art. 2) L'Associazione non ha scopo di lucro. L'associazione ha per scopo lo studio della morfologia, della fisiologia, della biochimica, della biofisica, della patologia e della clinica del sistema venoso, nonché la promozione delle relative istituzioni flebologiche.

Art. 3) L'Associazione è composta di soci ordinari e di soci onorari. Sono soci ordinari coloro che si iscrivono all'associazione e versano la quota sociale. Sono soci onorari coloro che tali vengono nominati dall'assemblea in considerazione dei loro meriti scientifici e/o sociali. E' fatto divieto di distribuzione ai soci, anche in modo indiretto qualsiasi tipo di utile o patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento o estinzione della stessa, per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione che abbia finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; La quota associativa non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, né rivalutabile. Tutti i soci hanno gli stessi diritti ed obblighi indipendentemente dalla durata della partecipazione alla vita associativa, è espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per l'approvazione del bilancio annuale e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 4) Spetta insindacabilmente al Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione dei soci ordinari.

Art. 5) La qualità di socio ordinario decade dopo tre (3) anni consecutivi di morosità.

Art. 6) Sono organi dell'associazione:

  • L'assemblea;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Comitato dei Revisori.


Art. 7) L'Assemblea è costituita dalla riunione di tutti i soci ordinari ed è convocata mediante avviso spedito a ciascuno dei soci nel domicilio notificato all'Associazione almeno (20) giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'indicazione dell'ordine del giorno. Ogni socio ordinario ha diritto ad un (1) voto.

Art. 8) L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno e le devono essere sottoposti per la discussione e l'approvazione, la relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo, nonché il bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio. Il Presidente è tenuto a convocare l'assemblea ordinaria entro il 30 novembre di ogni anno, comunicando a tutti i soci per iscritto, anche per mezzo telex, telefax, e-mail o telegramma la data e il luogo dell'Assemblea. L'Assemblea procede altresì, ove ne sia il caso, alla nomina o alla integrazione degli altri organi sociali e, su proposta del Consiglio Direttivo, all'eventuale designazione dei soci onorari.

Art. 9)L'Assemblea straordinaria delibera su qualsiasi oggetto che non sia fra quelli di cui al precedente articolo, in particolare sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla devoluzione del patrimonio, sul trasferimento della sede e su ogni altro oggetto che venga sottoposto dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 12.

Art. 10) Le deliberazioni dell'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con le quote sociali. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Occorre tuttavia sempre la maggioranza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, per deliberare modificazioni dello statuto, e di due terzi di essi per deliberare lo scioglimento anticipato dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 11) Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Chi sia cosi rappresentato è considerato presente ad ogni effetto. Nessuno può essere portatore di più di una (1) delega.

Art. 12) L'Assemblea deve essere convocata entro sessanta (60) giorni dal Consiglio Direttivo, quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei soci con specifica indicazione dell'ordine del giorno proposto.

Art. 13) L'Assemblea è presieduta del Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da uno dei due Vice-Presidenti, con precedenza al più anziano di età. In difetto l'Assemblea procede all'elezione del proprio Presidente.

Art. 14) L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 9 (nove) membri, di cui 5 (cinque) di estrazione medica e 4 (quattro) di estrazione chirurgica, tutti eletti dall'Assemblea. Al Consiglio Direttivo spettano tutti indistintamente i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione dell'Associazione, con facoltà di compiere qualsiasi atto che esso ravvisi necessario ed opportuno per il conseguimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare i poteri stessi e la firma sociale ad uno o più dei suoi membri.

Art. 15) Il Consiglio Direttivo promuove, indirizza e coordina l'attività scientifica dell'Associazione, che si svolge mediante comunicazioni, riunioni scientifiche, tavole rotonde, simposi, corsi di aggiornamento, congressi ed in qualsiasi altro modo che il Consiglio ritenga opportuno. Cura o delega le pubblicazioni degli atti scientifici dell'associazione. E' tenuto, inoltre, ad organizzare ogni anno o ad anni alterni, un Congresso Nazionale ed un Corso di Aggiornamento, oppure un anno il Congresso ed un anno il Corso. Il Consiglio Direttivo deve provvedere a che, durante l'annuale riunione scientifica, venga tenuta l'assemblea ordinaria dei soci. In tale occasione verrà pubblicato l'elenco dei soci.

Art. 16) Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente e due Vice-Presidenti i quali avranno il titolo rispettivamente di "Presidente del Gruppo Italiano di Flebologia Clinica e Sperimentale" e di "Vice-Presidente del Gruppo Italiano di Flebologia Clinica e Sperimentale", nonché un Segretario. La Presidenza e la Segreteria comportano per ogni triennio l'alternanza medica e chirurgica. Al Presidente o, in sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente più anziano di età spettano la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale.

Art. 17) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, per suo incarico, dal Segretario, mediante invito spedito almeno venti (20) giorni prima della riunione (salvi i casi di urgenza), e contenente l'ordine del giorno. Esso deve essere convocato entro 30 (trenta) giorni quando almeno tre (3) Consiglieri ne facciano richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattarsi. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre l'intervento personale della maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio validamente costituito delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni viene redatto il verbale a cura del Segretario.

Art. 18 Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri un Segretario dell'associazione e ne stabilisce le attribuzioni. Il Segretario provvede alla compilazione e all'invio di un Bollettino semestrale o annuale dell'associazione.

Art. 19) Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e non è rieleggibile per il triennio successivo ad eccezione di due membri che possono essere rieletti per un altro triennio. La rieleggibilità è riacquistata dopo almeno tre anni di assenza da ogni carica consiliare. Venendo a mancare, durante l'esercizio, uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti e cosi via. Questi consiglieri scadono insieme agli altri. Il Consiglio Direttivo decade ove nel corso del triennio venga a mancare o si dimetta la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 20) Il Comitato dei Revisori è composto di tre membri eletti dall'Assemblea nella tornata delle elezioni de Presidente. Essi durano in carica per un triennio e controllano la gestione dell'Associazione e la regolare tenuta della contabilità sociale. Il Comitato nomina il proprio Presidente e presenta annualmente una relazione all'assemblea ordinaria.

Art. 21) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali, da oblazioni, da contributi pubblici e privati e dai proventi delle iniziative dell'Associazione. Quest'ultima può ricevere donazioni e lasciti. La quota sociale è stabilita in lire trentamila (L. 30.000) annue. L'importo può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea ordinaria. Sono esenti dal pagamento della quota i soci onorari ed i neolaureati nei primi tre anni dalla laurea.

Art. 22) Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23) La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre del 2050 ed è prorogabile su decisione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci. L'Assemblea straordinaria delibera pure a quale o a quali enti, scegliendoli tra quelli che svolgono attività analoghe all'associazione, dovrà devolversi il patrimonio dell'Associazione.

Art. 24) Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme di legge.

 

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